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il SOLE 24 ORE per l'articolo completo vai al sito http://www.ilsole24ore.com2009-01-28 La manovra anticrisi è legge di Nicoletta Cottone 28 gennaio 2009 Via libera al Senato alla fiducia posta ieri dal Governo sul decreto anticrisi che stanzia poco meno di 5 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese. Il sì, che al Senato accende anche il semaforo verde al provevdimento, è arrivato con 158 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti. I tempi per l'approvazione della manovra anticrisi erano molto stretti, visto che il provvedimento, blindato dalla maggioranza, scadeva domani 28 gennaio. In aula erano stati depositati circa 500 emendamenti. Sul sito del Sole 24 Ore l'abc del provvedimenti e le modifiche voce per voce. Una blindatura che non è piaciuta all'opposizione. "Per il Governo mettere la fiducia - sottolinea la senatrice Anna Finocchiaro, presidente del gruppo Pd a Palazzo Madama - è ormai indispensabile ogni qual volta si discute di provvedimenti economici. Il Senato anche questa volta ha avuto davvero pochissimo tempo per esaminare questo provvedimento. E come al solito ci troviamo di fronte all'ennesima fiducia all'ennesimo decreto di una maggioranza che ha un enorme consenso parlamentare". Il voto contrario dell'Italia dei valori è stato annunciato dal senatore Alfonso Mascitelli. "La manovra - ha detto Mascitelli - consiste in una modesta redistribuzione di risorse in un gioco delle tre carte. In questo decreto c'é una sola certezza: la permanenza dell'attesa per i bisogni reali". Voto contrario annunciato anche dall'Udc. "Siamo costretti a un voto di fiducia che ha il sapore dello smacco - ha detto il capogruppo dell'Udc, Dianpiero D'Alia - perché il Senato ha potuto esaminarlo in aula per sole 24 ore. E questo perché la maggioranza ha trattenuto il decreto alla Camera per dirimere le controversie interne alla maggioranza che riguardavano Malpensa e Roma capitale". Una curiosità: il senatore della Lega nord Massimo Garavaglia ha cambiato per qualche minuto sesso e fede politica, almeno per il circuito tv del Senato. Mentre svolgeva la sua dichiarazione di voto in aula sulla fiducia chiesta dal Governo per il decreto anticrisi, sul circuito tv di Palazzo Madama è comparso il nome della senatrice Mariapia Garavaglia del Partito democratico. Dopo un paio di minuti la regia ha restituito all'esponente del Carroccio, nella scritta in sovraimpressione, nome di battesimo e formazione politica di appartenenza. Annunciando il voto positivo della Lega Garavaglia ha sottolineato che "nel merito del decreto ci sono tanti punti positivi. "La Lega - ha sottolineato Garavaglia - chiede che nei prossimi interventi economici, che ci dovranno essere visto l'andamento della crisi, di agire per dare liquidità al sistema delle piccole e medie imprese, di affrontare la revisione degli studi di settore e di modificare il patto di stabilità interno per i comuni virtuosi". Il decreto anticrisi, ha sottolineato Antonio Azzollini, presidente della commissione Bilancio del Senato, nella dichiarazione di voto del Pdl, contiene misure importanti, di carattere sociale ed economico, a favore delle famiglie e delle imprese. Azzollini ha respinto la polemica dell'opposizione sul ricorso al voto di fiducia. "Il numero di fiducie chieste dal Governo Prodi è incomparabile - dice - con quelle chieste da noi.E il Parlamento funziona in maniera incomparabilmente migliore rispetto alla precedente legislatura".
Manovra anticrisi, tutte le modifiche di Nicoletta Cottone Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 di 13 pagina successiva commenti - |Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci 27 gennaio 2009 VIDEO / Gli interventi a favore delle famiglie Confindustria: i fondi stanziati sono insufficienti L'abc delle misure anti-crisi Da Irap e ravvedimento un aiuto agli autonomi di Luca Gaiani Misure anticrisi: prime risposte per gli autonomi di Jean Marie Del Bo "Massimo scoperto" disinnescato per 30 giorni di Angelo Busani S&P conferma rating Italia. Deficit al 4% del Pil fino a 2011 Mercato elettrico, Confindustria: "Nel dl anticrisi solo vantaggi" Fini: "La fiducia non è un omaggio al Parlamento" VIDEO / Il piano spiegato passo per passo Nel ddl sicurezza il contributo per il permesso di soggiorno Ecco tutte le modifiche alla manovra anticrisi. Il provvedimento, assolutamente blindato, ha ottenuto il via libera definitivo del Senato il 27 gennaio. Fra le novità introdotte nel corso dell'esame, l'Iva di cassa diventa strutturale, ritorna la rottamazione delle licenze commerciali, c'è di nuovo l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5 anni. Stop, poi, alla commissione di massimo scoperto sui conti correnti bancari in rosso per un periodo continuativo non superiore a un mese. Arriva un provvedimento salva-Malpensa. Per le famiglie che hanno diritto alla social card varato un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale per i figli da 0 a 3 mesi, slitta dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio il termine fare la domanda per il bonus famiglia, arrivano 20 milioni per l'anno 2009 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La porno-tax viene estesa a tutti i soggetti che utilizzano trasmissioni tv per sollecitare la credulità popolare e che usano i numeri telefonici a pagamento. Una serie di novità riguardano l'accertamento e la riscossione. CONTINUA ..."
Ecco l'elenco delle principali modifiche approvate. Accertamenti (articolo 27). Viene estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche per le altre imposte indirette, diverse dall'Iva. Dunque, anche per tale ipotesi, è disposta l'integrazione contenutistica dell'invito a comparire; si rinvia alle norme concernenti le imposte dirette e l'Iva per quanto riguarda le specifiche modalità di adesione, nonché gli aspetti procedurali relativi alla comunicazione dell'adesione; l'applicazione delle norme sull'adesione agli inviti a comparire per le altre imposte indirette è limitata agli inviti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina; si prevede la riduzione alla metà delle relative sanzioni. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento con adesione, definisce in contraddittorio, mediante unico atto, il reddito attribuibile ai soci nell'ipotesi di accertamento relativo a società che hanno optato per la trasparenza fiscale. Abrogata la disposizione che attribuiva, transitoriamente, le relative competenze dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Riduzione a un ottavo delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione e il contenuto delle dichiarazioni, ove l'avviso di accertamento e liquidazione non sia stato preceduto dall'invito a comparire, salvo quanto appositamente previsto nel caso di adesione a verbali di constatazione. Modifiche ai compiti spettanti alle strutture dell'Amministrazione finanziaria incaricate di svolgere attività di accertamento, controllo e riscossione nei confronti i cosiddetti "grandi contribuenti". In particolare, a tali strutture è attribuita la competenza in tema di rimborso in materia di Iva e di altre imposte indirette relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Viene estesa l'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo non soltanto ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti e ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie, ma a tutte le somme dovute per il pagamento dei predetti tributi. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si potrà avvalere, senza costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, del personale del ministero dell'Economia e delle Finanze addetto alle Direzioni territoriali per potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Modifiche alle disposizioni sul "Fondo unico giustizia": prevista, da parte del ministero dell'economia, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane spa, banche e altri operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia nonché di trasmettere a Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli. Per la verifica di questi obblighi il ministero può avvalersi della Guardia di finanza. Ai fini della determinazione delle quote annuali di risorse del Fondo unico giustizia destinate al ministero dell'Interno, a quello della Giustizia ed al bilancio dello Stato: introdotto il limite di una percentuale non superiore al 20% relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale e amministrativo. Viene previsto che questa percentuale del 20% potrà aumentare fino al doppio in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. Acquisto di latte artificiale e pannolini (articolo 19). In luogo del finanziamento per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, riconoscimento, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, del rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti. Conseguentemente,viene ridotto di 2 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Assegni familiari (articolo 2, comma 5-bis). Saranno destinate all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 (rispetto all'importo previsto di 350 milioni) registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari relativi all'assunzione, da parte dello Stato, di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile. Rinviato a un decreto ad hoc la facoltà di ridefinire i livelli di reddito e gli importi degli assegni dei nuclei familiari, per tutelare le famiglie numerose e assimilare le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore. Un ulteriore emendamento rende vincolante anziché facoltativa la destinazione delle eventuali minori spese al finanziamento degli assegni familiari. Blocco e riduzione delle tariffe (articolo 3). La sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio idrico già previsto dalla norma, ai settori dell'energia elettrica e del gas. Modiche al blocco di alcune tipologie di diritti e tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Viene previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'approvazione delle misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento nel settore autostradale. Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell'anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili). Disposizioni relative alla disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone: per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi, basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento. La suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola a una decisione discrezionale del ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, sentito il concessionario dei servizi. Ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta. Bonus straordinario per famiglie, pensionati e non autosufficienza (articolo 1). Oltre ad alcune modifiche redazionali, viene differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti con nucleo familiare a basso reddito. Calamità naturali a Campobasso e Foggia (articolo 6, commi 4-bis e 4-ter). Vengono estese alcune disposizioni del Dl 162/2008 per i territori di Umbria e Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con lo scopo di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti. In particolare, si estende la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze. Autorizzata per lo scopo la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011 e di 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, che viene iscritta in un apposito fondo presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. La copertura finanziaria dell'onere è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui dotazione viene ridotta di 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019. Calcolo del trattamento accessorio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali riconosciute al personale del comparto sicurezza (articolo 4). Eliminato il riferimento ai fondi della produttività per quanto riguarda il calcolo sul trattamento accessorio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, relativo alla disciplina della riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge anticrisi. Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis). Nullità delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, se il saldo a debito del cliente si protragga continuativamente oltre 30 giorni, o in caso di utilizzi in assenza di fido. Nulle anche le clausole che prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, o che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, tra cui il compenso per la messa a disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate, con specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali di remunerazione della banca in relazione all'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi rilevano ai fini dell'applicazione delle norme del Codice civile in materia di interessi usurari, ai fini della configurazione del reato di usura disciplinato dall'articolo 644 del Codice penale, nonché ai fini delle disposizioni amministrative e penali nella stessa materia previste dagli articoli 2 e 3 della legge 108/1996. Previste alcune misure transitorie. Obbligo di adeguare alle nuove disposizioni i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. Controlli sui circoli privati (articolo 30). Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali del volontariato e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, sono escluse dagli obblighi di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di dati rilevanti a fini fiscali, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo. Gli enti di tipo associativo, ove intendano usufruire del regime fiscale agevolato, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali per consentire gli opportuni controlli. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate con le modalità di tale comunicazione dovrà anche definire le modalità di comunicazione relative alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse, al posto dell'esclusione dai benefici fiscali ove manchino i presupposti previsti dalla normativa. Con la soppressione del comma 4 viene ripristinata sia l'applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi dal Coni, sia l'obbligo per il Coni di trasmettere annualmente al ministero dell'Economia e finanze l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Le associazioni pro-loco e gli enti associativi dilettantistici, iscritti al registro del Coni e che non svolgono attività commerciale, sono esclusi dall'applicazione dei controlli sugli enti di tipo associativo, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato. Modificata la disciplina del Dlgs 460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si prevede in particolare che si consideri "attività di beneficienza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Previsto in favore delle Onlus l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L'onere di attuazione dell'agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, è quantificato in 3 milioni di euro ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009. Crediti d'imposta per nuove assunzioni e nuovi investimenti (articolo 29). Nell'ambito delle attività di monitoraggio sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettua nel 2009 una ricognizione delle risorse non utilizzate. In relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l'occupazione, le risorse finanziarie a essi destinate, nonché altre risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 (Fondi di bilancio) sono ridotte di 1.155,6 milioni. Queste risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni nel 2009, di 236,1 milioni nel 2010, di 341,8 milioni nel 2011 e di 264,4 milioni nel 2013. Credito d'imposta per spese di attività di ricerca (articolo 29). Nuova formulazione del comma 2 per precisare che le risorse stanziate sono relative al solo credito di imposta per spese per attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006) e che la procedura indicata alle lettere a) e b) per l'accesso al beneficio è applicabile a decorrere dall'anno 2009. Modifica anche alle procedure per la concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca, sostituendo alla previsione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle entrate la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla certificazione dell'avvenuta prenotazione per l'accesso al credito. Per l'approvazione del formulario per la trasmissione dei dati, l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi al posto della data di entrata in vigore del decreto. Detassazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23). Le proposte avanzate da parte di gruppi di cittadini organizzati per la realizzazione di opere di interesse locale devono essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. Rispetto al meccanismi di approvazione della proposta per la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, si prevede che l'istanza si intenda respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo in vigore. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con delibera motivata, disporre l'approvazione delle proposte formulate dai cittadini, regolandone le fasi del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29). Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006). Viene soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo. Detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo 6, commi 4-quater e 4-quinquies). Viene disposta la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. All'onere, valutato in 1,3 milioni per il 2010 e in 4,7 milioni per il 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo presso il Ministero dell'Economia, istituito per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Disavanzi sanitari (articolo 6-bis). Introdotto nel decreto anticrisi l'articolo 6-bis con "Disposizioni in materia di disavanzi sanitari". Consentita l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il rientro dai deficit sanitari e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta. Introdotta la facoltà per le regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dai piani di rientro di non innalzare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, a patto che siano state adottate altre idonee misure di copertura. Enti locali, utilizzo del risparmio per interessi (articolo 2-ter). Per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio precedente, possibilità di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora queste spese siano finanziate da risparmi derivanti: dai minori interessi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nel bilanci di previsione; da minori oneri per interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Interno, anche al fine di garantire che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto non eccedano 5 milioni di euro. Viene conseguentemente ridotta di 5 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Equitalia spa (articolo 2, comma 5-ter). Viene ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa per incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Lo stanziamento viene ridotto di altri 5 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 2-ter relativo all'utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali. Lo stanziamento viene ridotto di altri 10 milioni di euro per finanziare il Fondo di credito per i nuovi nati in favore dei bambini portatori di malattie rare. Riduzione di ulteriori 13 milioni di euro per il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015. Altri 2 milioni di euro degli stanziamenti per Equitalia sono stati impegnati per il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti. Expò 2015 (articolo 11). Autorizzato il rilascio di garanzie, nel limite di 13 milioni di euro per il 2009, per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015. Ridotta da 50 a 37 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Ferrovie e trasporto locale (articolo 25). Una quota delle risorse autorizzate per garantire l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, pari a complessivi 480 milioni di euro, dovrà essere riservata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La quota verrà definita con il decreto già prevosto per individuare la destinazione delle risorse in relazione ai contratti di servizio. Gare d'appalto (articolo 18, comma 4-sexies) A decorrere dal 1° gennaio 2009, che la percentuale prevista dal codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006, è destinata nella sola quota dello 0,5% (e non più interamente) al responsabile del procedimento e agli soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, mentre la restante parte dell'1,5% è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata a un fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, compresa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Giochi, disposizioni fiscali (articolo 30-bis). Introdotto l'articolo 30-bis con "Disposizioni fiscali in materia di giochi", dedicato alla determinazione del prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire. Determinato l'ammontare del Preu relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. Gli importi dei versamenti periodici del Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6 per cento. Possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Si dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2011 viene determinata, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al Coni per il finanziamento dello sport, e all'Unire per il finanziamento del montepremi delle corse. Un provvedimento dell'Aams, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, definirà le modalità operative della determinazione della base di calcolo di queste entrate erariali ed extraerariali e le modalità di trasferimento periodico delle risorse al Coni e all'Unire. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al Coni è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'Unire è determinata in 150 milioni. A valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del Preu, rilevate annualmente dall'Aams, una quota pari all'1,4% del Preu sarà ripartita in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - e assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del Coni e dell' Unire, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima Unire, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. Cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del Coni e dell'Unire delle disposizioni recate dall'articolo 1-bis, comma 7, del Dl 149/2008 (legge 184/2008): la disposizione richiamata istituisce per il 2009 nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo sul quale affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Quota parte delle risorse del fondo viene destinata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, o anche alle esigenze finanziarie del Coni e dell'Unire in funzione del loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori. La restante parte del Fondo viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al Preu. In caso di maggiori entrate rispetto a questi oneri, si provvederà alla destinazione con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti, al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o all'entrata dello Stato. Giornalisti e pensioni anticipate (articolo 19, commi 18-ter e 18-quater). Modifiche alla legge 416/1981 in materia di editoria: gli oneri per i trattamenti di pensione anticipata previsti dalla normativa vigente a carico dell'ente previdenziale dei giornalisti (Inpgi) - pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 - sono posti a carico del bilancio dello Stato, limitatamente al periodo intercorrente tra l'ingresso al trattamento anticipato e il conseguimento dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche ai trattamenti di pensione anticipata a carico dell'Inpgi, sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. F24 pubblici, esteso il sistema (articolo 32). Esteso il sistema di versamento "F24 enti pubblici" a tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi per gli enti pubblici cui si applica il sistema di tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) e per le amministrazioni centrali che già si avvalgono del suddetto modello per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e relative addizionali. Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali o con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con altri ministri competenti con riferimento ai contributi e ai premi. Si prevede, inoltre, che non siano applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello "F24 enti pubblici" le sanzioni amministrative, pari al 30% degli importi non versati, con riferimento ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati ottemperati entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. Finanziamento dell'economia tramite sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali (articolo 12). Si dispone che il programma di intervento oggetto dell'articolo debba terminare entro 10 anni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto legge anticrisi. Inclusi tra gli impegni dell'emittente cui è subordinata la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte del Mef, definiti in apposito protocollo, quello di garantire adeguati livelli di liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trasmissione al Parlamento degli schemi dei protocolli d'intenti, che devono essere sottoscritti tra gli emittenti degli strumenti finanziari e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli schemi dei codici etici, che costituiscono condizioni per la sottoscrizione dal parte del Mef di obbligazioni bancarie speciali. Introdotto l'obbligo del parere delle Camere sugli schemi di Dpcm recanti l'individuazione delle risorse finanziarie destinate alla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Il Ministro dell'economia e finanze, nell'ambito della relazione trimestrale prevista dal Dl 155/2008, riferisce alle Camere anche sull'evoluzione degli interventi di sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali. Fondazione Bietti (articolo 19). Concessione di un contributo di un milione di euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. Di conseguenza viene ridotto da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 11). Modifica in materia di interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato: chiarito che la garanzia concessa dallo Stato è elencata nell'apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia, come previsto dalla disciplina della contabilità generale, e che agli eventuali oneri si provveda attingendo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, con imputazione nell'ambito dell'UPB 8.1.7 ("Altre spese in conto capitale" nell'ambito della missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivi alle imprese"). Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-bis). Modificato l'articolo 1, commi 72-74, della legge 247/2007, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, relativamente al sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile: viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati, viene istituito un unico Fondo in luogo dei tre attualmente previsti ed eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi e viene modificata la procedura per l'adozione della normativa di attuazione (Dpcm al posto di un decreto interministeriale). Fondo per il credito ai nuovi nati (articolo 4). Aumenta di 10 milioni per il 2009 la dotazione del "Fondo di credito per i nuovi nati" da destinare in favore delle famiglie di nuovi nati o di bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare. Viene ridotto da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti (articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater). Le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti, istituito dall'articolo 1, comma 1328, della legge finanziaria 2007, sono destinate a finalità di valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: attuazione dei "patti per il soccorso pubblico", stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo, nella misura del 40% delle risorse; istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno, nella misura del 60% delle risorse. Le modalità di utilizzo delle risorse saranno definite nell'ambito dei procedimenti negoziali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono oggetto di nuova destinazione le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti e non solo quelle del biennio 2006-2007. Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18). Le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) sono assegnate, oltre che al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo infrastrutture, come già previsto dalla norma, anche al Fondo per la competitività delle imprese, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca. Sostituito il comma 2, aggiungendo la disposizione che prevede la definizione delle modalità per l'utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell'Economia, previa intesa della Conferenza unificata, fermo restando il rispetto dei diritti quesiti. Aggiunto il comma 4-bis, finalizzato all'attuazione del cosiddetto Piano casa: le misure possono essere realizzate anche mediante le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (Fas): quota del Fas destinata dal comma 1, lettera b), al finanziamento del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del Dl 112/2008; risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del Fas. Per le medesime finalità, il nuovo comma 4-bis modifica l'articolo 11 del Dl 112/2008: non viene più richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del Piano casa, ma il semplice parere della stessa; viene inserito un comma 12-bis che prevede, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 21 del Dl159/2007, da ripartire tra le regioni con apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 2, comma 5-ter). Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Viene conseguentemente ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa. Imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli (articolo 3, comma 13-bis). Ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta imposta. Incentivi per il rientro in Italia dei "cervelli" (articolo 17). Modificata la rubrica in "Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero". L'incentivo, che consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all'estero nella misura del 10% dell'imponibile ed esclusione ai fini Irap, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Modifiche al comma 2, facendo riferimento genericamente a contratti stipulati con imprese residenti o localizzate all'estero (e non più a contratti di commissione). Rispetto alla residenza o localizzazione delle imprese vengono ricompresi, oltre agli Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, sono ricomprese anche le imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (dunque, l'Islanda e il Liechtenstein). Indennizzi per le società commerciali in crisi (articolo 19-ter). Introdotto l'articolo 19-ter recante "Indennizzi per le aziende commerciali in crisi": ripristinati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996. Per gli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare anticipatamente l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia, è previsto l'indennizzo di importo pari alla pensione minima. Per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione della misura, la norma dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps. Infrastrutture per le fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (articolo 18, comma 4-ter). Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture. Iniziative finanziate con contributi pubblici (articolo 18-bis). Introdotto l'articolo 18-bis, recante "Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici". Per le iniziative avviate prima della conversione del decreto anticrisi, il saldo del contributo potrà essere incassato dopo la presentazione al soggetto responsabile di una autocertificazione che attesti la percentuale di investimento realizzata e il rispetto dei parametri occupazionali. Tali misure sono applicate ai programmi di investimento agevolati: che abbiano raggiunto la realizzazione di almeno i due terzi del programma originario; che abbiano soddisfatto almeno il 66% dell'occupazione prevista. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a un milione di euro. Inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui (articolo 2, commi 5-quater e 5-sexies). È stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui. L'ammontare delle sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà, istituito dalla legge finanziaria 2008 e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto Economia e Finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Italia Lavoro, riduzione stanziamenti (articolo 19). Ridotto da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Il milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. Iva, pagamento al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (articolo 7). Viene introdotta a regime, e non più in via transitoria per il triennio 2009-2011, l'applicazione del regime di Iva a esigibilità differita (criterio di cassa al posto di quello della competenza). Sui ricorda che la norma è in attesa del via libera di Bruxelles. Misure di semplificazione per famiglie e imprese (articolo 16-bis). Intrododotto l'articolo 16-bis con "Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese". Lo scopo dell'articolo è quello di promuovere ulteriormente l'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche. Con decreto del ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e del ministro dell'Interno, vengano dettate nuove modalità per l'effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone (nascite, morti, matrimoni). Un Dpcm, d'intesa con la Conferenza unificata, definirà le modalità per assegnare, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria. Per la copertura degli oneri si utilizzano le risorse assegnate al "progetto Fondo di garanzia per le Pmi" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Modifiche alla legge finanziaria 2008, finalizzate a introdurre l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti pubblici, stabilendo che il decreto attuativo sia adottato in conformità agli standard del Sistema pubblico di connettività e definisca anche le regole tecniche atte a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge. Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti informatici, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti o enti abilitati. Modalità semplificate per i datori di lavoro domestico per gli obblighi di comunicazione all'Inps relativi all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. L'Inps trasmette in via informatica ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, all'Inail e alla Prefettura le comunicazioni semplificate, utilizzando il Sistema pubblico di connettività. Modifiche alla rubrica dell'articolo 6 (articolo 6). Un emendamento approvato ha modificato la rubrica dell'articolo6 in "Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi". Mutui prima casa (articolo 2). Tra le modifiche non si applicano gli onorari notarili, bensì il solo rimborso delle spese, agli atti di consenso alle surrogazioni relative a determinate tipologie di mutui (per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale) contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Per le operazioni di portabilità disciplinate dall'articolo 8 del Dl 7/2007 non debbano essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti. Le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d'interesse variabile trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonché dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento. Resta ferma la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali. Viene rinviato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all'Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato. Agli operatori spetta un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato: viene demandato al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità tecniche per garantire il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta dell'obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, la possibilità di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, nonché dell'obbligo di osservare le disposizioni della Banca d'Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutui sono pari a 350 milioni di euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica. Patto di stabilità interna e Comune di Roma (articolo 18, commi 4-quater e 4-quinquies). Esclusa l'applicazione del Patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma, con riferimento alla sola gestione ordinaria del Comune, a seguito della nomina del Sindaco, ai sensi dell'articolo 78 del Dl 112/2008 (manovra d'estate), a Commissario straordinario del Governo al fine di favorire il rientro dall'indebitamento pregresso del Comune medesimo. In particolare viene previsto che alla gestione ordinaria del comune di Roma si applichino le disposizioni previste per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2008, che dispongono l'applicazione del Patto di stabilità interno soltanto a decorrere dall'anno 2011. Il concorso del Comune di Roma al raggiungimento degli obiettivi di risparmio che avrebbero dovuto derivare dall'applicazione delle regole del Patto negli anni 2009 e 2010 è posta a carico del piano di rientro dall'indebitamento pregresso previsto dall'articolo 78 del Dl 112/2008. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro sarà rimodulata da un accordo ad hoc tra il ministero dell'Economia e il Commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria in termini di saldi di finanza pubblica. Porno-tax (articolo 30). Estensione della tassazione addizionale prevista per le trasmissioni televisive di contenuto pornografico (cosiddetta porno-tax) ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Pubbliche amministrazioni e attività svolte tramite strutture societarie (articolo 18, commi 4-septies e 4-octies). Limiti all'attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite di strutture societarie. La modifica esclude dai limiti le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro, nonché delle "amministrazioni aggiudicatrici" individuate dall'articolo 3, comma 25, del codice degli appalti pubblici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti). Recupero aiuti illegittimi (articolo 24). Sostituito il riferimento normativo richiamato dalla norma (Dlgs 267/2000 "Testo unico degli enti locali" anziché la legge 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali) per l'individuazione delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, nei confronti delle quali l'Agenzia delle entrate procede al recupero degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte e ai relativi interessi. Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (articolo 31-bis). Viene introdotto l'articolo 31-bis che si occupa del "Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari". La norma dispone che l'applicazione dell'Iva sulla vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone o sulla vendita di documenti di sosta da parte del gestore di autoparcheggio sia calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Regioni ed enti locali, esigibilità del credito (articolo 9). Per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, previo decreto del ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La cessione è valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito. Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15). Ecco le modifiche approvate: disallineamento di valore per i soggetti che applicano gli Ias. Alcune tipologie di disallineamento, e in particolare quelle emerse in sede di prima applicazione degli Ias per valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamento, diversa procedura e diverso onere a carico del contribuente ai fini dell'affrancamento delle divergenze. Inoltre, per i disallineamenti relativi alle rimanenze di merci, possibilità di applicare il comma 21 dell'articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%); rivalutazione dei maggiori valori per operazioni straordinarie: dispone che, nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale. Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della quota annua di ammortamento. Sul maggior valore attribuito ad altri beni viene precisato che, oltre alle maggiorazioni Ires e Irap, si applicano anche le maggiorazioni Irpef e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l'aliquota di imposta sostitutiva applicata è pari al 20 per cento. L'opzione per la rivalutazione agevolata (articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008) trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che hanno applicato per la prima volta gli Ias. Modifica i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16). Interpretazione autentica in materia di prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva: i servizi di consegna al depositario di questi beni sono da considerarsi a ogni effetto come introduzione nel deposito Iva e sono pertanto escluse dalle fattispecie non sottoposte al pagamento dell'imposta stessa. L'elenco dei dati identificativi degli iscritti a ordini di professionisti e collegi, con il relativo indirizzo di posta elettronica, ha carattere riservato ed è consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni. Ampliate le tipologie di indirizzi di posta elettronica che le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in albi e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare ai fini previsti dall'articolo. Introdotte norme per agevolare l'uso della posta elettronica certificata, quale l'ordinario strumento di comunicazione, da parte delle imprese e dei cittadini. Originariamente, il comma 9 prevedeva che le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, se intercorse tra soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, non richiedessero che il destinatario dichiarasse previamente la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. L'emendamento allarga questa possibilità anche ai soggetti indicati dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 16, ovvero alle imprese costituite in forma societaria nonché ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Obbligo per gli intermediari abilitati al deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica – quali dottori commercialisti e ragionieri muniti della firma digitale su incarico dai legali rappresentanti della società – a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritte con firma digitale e a pagarne contestualmente l'imposta da essi liquidata e per la quale sono solidalmente obbligati. Con riferimento all'imposta di bollo rimane ferma la disciplina prevista dalla relativa tariffa. I tempi e le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Asemplificazione e di riduzione dei costi delle imprese si introducono alcune novelle al codice civile. Possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell'imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge. La documentazione informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Gli obblighi di bollatura della documentazione informatica sono assolti a seguito della comunicazione all'ufficio delle entrate dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento. Individuato nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie. Con la soppressione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, viene eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie e precisato che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci. Eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta. Limitati alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle imprese. Modifiche in materia di convocazione dell'assemblea, coordinandone il testo con l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci. Eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale. Disposizione transitoria: prevista l'entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Rimborsi fiscali ultradecennali (articolo 9). Viene soppresso il riferimento al comma 139 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che stabilisce la maturazione di interessi giornalieri in relazione a crediti fiscali ultradecennali Irpef e Irpeg in attesa di essere erogati. Oltre all'abrogazione del comma 140-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (che disponeva che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi ultradecennali ai fini Irpef e Irpeg fosse destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente), anche l'abrogazione dei commi 139 e 140 dello stesso articolo della Finanziaria, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti fiscali Irpef e Irpeg, e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi. Riscossione (articolo 32). L'aggio per la remunerazione degli agenti della riscossione passa a un importo fisso pari al 9%, in luogo del 10%, delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora. Il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non è più il concessionario della riscossione, bensì l'agente della riscossione. Spetta all'agente della riscossione – e non più al concessionario – il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo. Ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa in relazione all'ampliamento delle competenze ad essa assegnate, al fine di garantire copertura finanziaria alle disposizioni che prevedono l'incremento di 20 milioni di euro della dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riduzione da 50 a 48 milioni di euro della somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per garantire copertura finanziaria alla misura che, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, riconosce il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari della Carta acquisti. Si riduce da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per la dotazione del "Fondo di credito per i nuovi nati". Ridotta da 50 a 37 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. in relazione alla norma che autorizza il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015, nel limite di 13 milioni di euro. Ridotto da 50 a 45 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa a copertura finanziaria della norma che esclude dal Patto di stabilità interno degli enti locali per il 2009 le somme destinate a investimenti o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, qualora finanziate da risparmi derivanti dai minori interessi sui mutui. Un altro emendamento approvato prevede che, nel caso di credito tributario o contributivo avente natura chirografaria, di cui si propone il pagamento parziale e dilazionato in sede di concordato preventivo, il trattamento non può essere differenziato, nell'ipotesi di suddivisione in classi, rispetto a quello dei creditori per cui è previsto un trattamento più favorevole. Esteso l'ambito applicativo della disciplina che facilita il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che hanno omesso i relativi versamenti. Si dispone che tali procedure si applichino anche alle definizioni effettuate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta che, alla data del 16 aprile 2003, hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Fissato in un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. Tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica. Contestualmente è disposta la nullità degli affidamenti a soggetti privi di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall'affidamento dei soggetti che non si siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Arriva una semplificazione delle modalità di riscossione coattiva: riguarda l'effettuazione diretta, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardati o omessi versamenti. Si prevede che le società di riscossione provvedano a riversare agli enti previdenziali creditori le somme riscosse nei termini previsti dalla normativa vigente. I contributi e premi per i quali si applicano le suddette disposizioni sono quelli dichiarati dal 2006 e successivi. Esteso il sistema di versamento "F24 enti pubblici" a tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi per gli enti pubblici cui si applica il sistema di tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) e per le amministrazioni centrali che già si avvalgono del suddetto modello per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e relative addizionali. Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali o con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con altri ministri competenti con riferimento ai contributi e ai premi. Si prevede, inoltre, che non siano applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello "F24 enti pubblici" le sanzioni amministrative, pari al 30% degli importi non versati, con riferimento ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati ottemperati entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. Sace e prestazione di garanzie (articolo 9). La disciplina volta a favorire l'intervento della Sace Spa e di altre imprese di assicurazione nella prestazione di garanzie finalizzate alla riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve prevedere una priorità per i casi nei quali venga contestualmente offerta una riduzione dell'importo del credito originario. Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 2-bis). Il nuovo comma rimodula le risorse destinate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione: intergrato di un milioni di euro lo stanziamento disposto ai sensi del Dpr 701/1977 (Regolamento di esecuzione del DPR n. 472/1972, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), quantificato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 in 9,8 milioni di euro nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche", e riducendo della stessa cifra lo stanziamento disposto ai sensi del Dlgs 287/1999 (recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche), anch'esso determinato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009, in 13,5 milioni di euro nell'ambito della missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio". Tutela del reddito (articolo 19). Estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, circoscritta a legislazione vigente al settore dell'artigianato, a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per beneficiare dell'indennità i lavoratori devono dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Introduzione di una limitazione ai soli casi di fine lavoro per la liquidazione del beneficio dell'importo una tantum, pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi. Rafforzamento del monitoraggio dei provvedimenti di sostegno del reddito attraverso la stipula da parte dell'Inps di apposite convenzioni con gli enti bilaterali, anche mediante la costituzione di un'apposita banca dati. Mobilità delle risorse versate ai fondi interprofessionali per la formazione continua da parte dei datori di lavoratori aderenti ai fondi stessi che passino ad un nuovo fondo. Possibilità di prevedere che i decreti di concessione delle misure di tutela del reddito possano modulare e differenziare i trattamenti anche in relazione alla compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, o in ragione dell'armonizzazione con altri trattamenti di tutela del reddito. Ai lavoratori collocati in mobilità, ma privi del diritto alla relativa indennità può essere erogato, in deroga alla vigente normativa, un trattamento di equivalente all'indennità. La disciplina in materia di disoccupazione si applica con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa previsti dalla medesima disciplina. Destinazione di 12 milioni di euro per l'erogazione di benefici di sostegno del reddito in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale: si tratta di un'indennità rapportata al trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria. In sede di prima assegnazione delle risorse previste per l'anno 2009 per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, nelle more della definizione degli accordi delle regioni, una parte dei fondi disponibili vengono assegnati direttamente alle regioni ed eventualmente alle province. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro degli Affari esteri e la Commissione europea, promuove nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo nonché per la modifica di quelli vigenti, al fine di: ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali; per ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte. Gli accordi sono diretti ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali delle aree del paese interessate. Dovrà essere data la priorità ai vettori che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento di questi accordi, si prevede che l'Enac rilasci autorizzazioni temporanee ai vettori che ne facciano richiesta, la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi. Ridotto da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Il milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. In luogo del finanziamento per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, riconoscimento, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, del rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti. Conseguentemente,viene ridotto di 2 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Le risorse minime a valere sul territorio nazionale sono stabilite oltre che dai contratti anche dagli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Velocizzazione procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale (articolo 20). Il decreto del Presidente del Consiglio per l'individuazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per l'occupazione con particolare riferimento agli interventi programmati nel Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, sarà emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico. Per gli interventi di competenza regionale si può provvedere oltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche con decreto dei presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il commissario straordinario delegato, nei propri poteri di proposizione al ministro competente o al Presidente della regione di revoca dell'assegnazione delle risorse, in caso di impossibilità di realizzare in tutto o in parte l'investimento previsto, potrà rivolgersi anche ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, che ai sensi del Dl 112/2008, si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del ministro dell'Ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste. Modifiche in tema di disciplina speciale dell'accesso agli atti ed al contenzioso amministrativo, prevedendo: che il termine di 30 giorni per la impugnativa dei provvedimenti adottati in base alla disciplina recata dall'articolo medesimo possa decorrere, oltre che dalla comunicazione del provvedimento, come già previsto, anche dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita, dello stesso; che l'ammontare del danno da risarcire non possa eccedere il "decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite" dal concorrente, se aggiudicatario, in luogo della "misura di utile effettivo" che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario – come previsto dalla formulazione originaria del comma. Viene escluso per i contratti stipulati secondo le procedure introdotte dall'articolo, il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati. Modifiche alla disciplina speciale per il contenzioso amministrativo: qualora in esito al giudizio risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, si applichi l'articolo 96 del codice di procedura civile, vale a dire la condanna della parte non solo alle spese, ma anche al risarcimento del danno. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche, approvati precedentemente all'entrata in vigore del Dpr 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): si applicano i limiti acustici previsti dall'allegato 1 del citato decreto; non si applica l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti dall'allegato 1, antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Viene riformulato il comma 4 dell'articolo 3 del Dpr 383/1994 relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione della conferenza di servizi volta all'approvazione dei progetti delle opere. Non viene più richiesta l'unanimità della decisione, ma è sufficiente che vi sia l'intesa tra l'amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche (comma 10), stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163 comma 3, lettera a), del Dlgs 163/2006. Copertura a carico del Fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti predisporrà forme di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere infrastrutturali identificate: nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera Cipe n. 121/2001; nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea), recepita a livello nazionale dal Dlgs 264/2006; nella parte II, titolo III, capo IV, del Dlgs 163/2006. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunicherà annualmente alla Bei una lista di progetti finanziabili dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal programma infrastrutturale allegato al documento di programmazione economico-finanziaria. Modifiche agli articoli 185 e 186 del cosiddetto codice ambientale (Dlgs 52/2006) per escludere dal novero dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. |
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